IMU 2020

Ultima modifica 7 dicembre 2020

Nuova IMU 2020

Le legge di bilancio 2020 (Art. 1 commi 738/783 -  Legge27 dicembre 2019, n. 160 ) ha nuovamente stravolto la disciplina dell'IMU-TASI cancellando quest'ultima e facendola confluire nella "nuova IMU". 

In generale, per gli immobili diversi dalle abitazioni principale,  l'aliquota di base per ciascuna categoria di immobili questa è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI.

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (vedere paragrafo relativo).

Consulta Tabella aliquote

ESENZIONI IMU 2020 PER EMERGENZA COVID-19 (DECRETI RISTORI)

In conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata disposta l'esenzione dal versamento dell'acconto e/o saldo IMU 2020 per specifici settori economici relativi ad attività turistiche, alberghiere e dello spettacolo ed in presenza di determinati requisiti.

Per la verifica del diritto all’esenzione, consultare la pagina https://www.amministrazionicomunali.it/imu/esenzioni-imu-2020.php

1. SCADENZA PAGAMENTI

Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2020 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2020 in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, come previsto dal comma 762 della legge 160/2019.

In dettaglio:

  • Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
  • In sede di prima applicazione dell’imposta (anno 2020), per il soggetto che conserva la soggettività passiva sul medesimo immobile, la rata di acconto da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
  • Per gli immobili per i quali il presupposto impositivo si è realizzato nel corso del primo semestre del 2020, il soggetto passivo può versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto delle aliquote IMU stabilite per l’anno precedente.
  • Per i fabbricati rurali strumentali e per i fabbricati merce, per il 2020, l’acconto può essere versato sulla base dell’aliquota di base pari allo 0,1 per cento.
  • Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno verrà eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

In assenza di eventuali successive disposizioni, le scadenze per il 2020 sono:

  • ACCONTO martedì 16 Giugno 
  • SALDO mercoledì 16 Dicembre.

Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori e, solo per il 2020 l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI.

2. MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il versamento dell’acconto IMU per l’anno 2020 deve essere effettuato con modello F24  utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze (per immobili di categ. A1, A8, A9) – COMUNE
  • 3913 IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
  • 3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
  • 3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
  • 3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
  • 3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
  • 3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
  • 3939 IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE

Si ricorda che il codice Ente del Comune di Pizzighettone  è G721.

Il pagamento è in autoliquidazione e il contribuente dovrà provvedere autonomamente, rivolgendosi ad un centro fiscale (CAAF) o ad un professionista, nei seguenti modi:

  • modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali) presso Banche, Poste o per via telematica collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate :CLICCARE QUI.
  • Bollettino di CC postale n° 1008857615, intestato a “PAGAMENTO IMU”, reperibile presso tutti gli Uffici postali.

3. PERIODO DI POSSESSO

L’IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile.  Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

  • mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il 15 del mese;
  • mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il 15 del mese;
  • mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il 16 del mese;
  • mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il 16 del mese;

4. VERIFICA RENDITA CATASTALE

Per conoscere la rendita catastale è disponibile sul sito dell’Age.del Territorio un apposito servizio. 

È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:

  • la provincia di ubicazione dell’immobile;
  • gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella); 

Cliccare sull'immagine:

         

5. CALCOLO ON-LINE IMU 2020

Per il calcolo on-line dell’ IMU e la stampa dei modelli F24 è possibile accedere ai seguenti link, inserendo:

  • Comune di Pizzighettone (CODICE CATASTALE: G721)
  • rendita catastale , quota di possesso, mesi di possesso anno corrente
  • aliquota IMU (inserire manualmente l’aliquota del 2019 in quanto il calcolo non è personalizzato per il Comune di Pizzighettone)
  • altri dati richiesti.

Cliccare sull'immagine:

6. ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI

Come stabilito dall’art. 1, commi 740 e 741 della L. 160/2019 l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste dal Comune.

L’imposta municipale propria non si applica altresì agli immobili assimilati all’abitazione principale, ossia:

  • alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisite della residenza anagrafica;
  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il comune assimila all’abitazione principale e quindi esente da IMU l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7. ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI SPECIFICHE  E  CHIARIMENTI

Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:

  • Fabbricati rurali strumentali  1 per mille
  • Beni merce (solo fino al 2021) 1 per mille
  • Immobili produttivi di categoria D : 7,6 per mille è riservata allo stato e la differenza al comune.

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la Circolare n. 1/DF per fornire chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge d Bilancio per il 2020 in tema di imposte locali (Imu, Tasi, Tari)

IMU 2020 - casistiche principali

(per informazioni aggiuntive collegarsi a https://www.amministrazionicomunali.it/imu/nuova_imu_2020.php ).

Italiani Residenti all'Estero (AIRE) La legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) non ha mantenuto le previsioni agevolative per i cittadini italiani residenti all’estero.

Pertanto l'IMU è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.) e deve essere calcolata seguendo le disposizioni generali.
Comodati gratuiti L’art. 1, comma 747, lettera c) della Legge n. 160/2019 ha stabilito che per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato, la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di qeust’ultimo in presenza di figli minori.

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni e riduzioni previste per tale fattispecie, l’Ufficio Tributi richiede, entro la scadenza della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui ci si avvale delle agevolazioni, la presentazione della copia del contratto di comodato.

Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in oggetto. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa.

DOCUMENTAZIONE 2020

ATTI COMUNALI:

Delibera aliquote IMU : Delibera di Consiglio n. 32 del 29-06-2020

Regolamento IMU (approvato con delibera di consiglio n. 32 del 29/06/2020)

Valori indicativi aree fabbricabili : : Allegato delibera di Giunta n. 44 del 11-05-2020

(valore agricolo medio valevole per l’anno 2019 euro 5.50 al mq)

MODULI PER AUTOCERTIFICAZIONE

Modulo di denuncia rimozione amianto

Modulo di immobile inagibile/inabitabile

MODULISTICA IMU

Dichiarazione IMU – istruzioni

Dichiarazione IMU – modello

F24 semplificato – istruzioni

F24 semplificato – modello

Modulo rimborso IMU