Tributi: Imposte sugli Immobili - ICI 2010


L'art. 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008, convertito in legge n. 126 del 24.07.2008, prevede, a decorrere dall'anno d'imposta 2008, l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli Immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese quelle ad essa assimilate con regolamento comunale, ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali: A1 abitazioni signorili,  A8  ville,  A9 castelli.

Chi è tenuto al pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2010, può avvelersi delle istruzioni riportate di seguito.

ISTRUZIONI I.C.I.

Per l’anno 2010, sono tenuti al versamento dell’ICI per gli immobili, le aree fabbricabili e i terreni agricoli siti nel Comune di Pizzighettone: il proprietario, i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). il concessionario di aree demaniali ed i locatari finanziari (in caso di leasing).
Se tali diritti sono stati acquisiti o ceduti nel corso del 2010, l’imposta dovuta si riferisce unicamente ai mesi di beneficio degli stessi. Non sono soggetti ICI gli inquilini.
L’imposta può essere pagata in due rate: una di acconto, pari al 50% del totale, entro il 16/06/2010 e una rata a saldo, entro il 16/12/2010.

VERSAMENTI 
Il versamento dell’ICI  può essere effettuato nei seguenti modi:
  1. in Posta  con bollettino di C/C postale, disponibile in Comune, intestato a: EQUITALIA ESATRI SPA Pizzighettone-CR-ICI    C/C postale 88665450;
  2. direttamente agli sportelli Concessione Cremona ICI Equitalia ESATRI SpA – Via F.FILZI 40/F CREMONA;
  3. mediante pagamento con F24; 
  4. mediante le banche convenzionate con Conc. Cremona ICI Equitalia ESATRI SpA, da consultare sul sito www.equitaliaesatri.it/equitalia/opencms/cittadini/ici/ alla voce elenco banche convenzionate.       
  •   Versamento dell’imposta in due rate:

1.    Acconto (entro il 16 giugno 2010) => 50% dell’imposta dovuta (cioè la parte di ICI dovuta per i primi sei mesi dell’anno 2010);   
Esempio 1: in caso di immobile posseduto per tutto il 2010 :  a giugno si pagano i primi 6 mesi e a dicembre gli ultimi 6 mesi;
Esempio 2: in caso di immobile venduto a fine aprile 2010:  a giugno si pagano i primi 4 mesi;
Esempio 3: in caso di immobile venduto a fine ottobre 2010 :  a giugno si pagano i primi 6 mesi e a dicembre gli ultimi 4 mesi;
Esempio 4: in caso di immobile acquistato ad inizio novembre 2010 :  a giugno non si paga nulla e a dicembre si pagano gli ultimi 2 mesi;
2.     Saldo (dal 1 al 16 dicembre 2010) => dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

  • Versamento dell’imposta in un'unica soluzione:

Il versamento in un'unica soluzione è una facoltà concessa al fine di evitare il conguaglio di fine anno e deve avvenire entro il 16 giugno 2010 applicando aliquote e detrazioni in vigore nell’anno in corso.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta pari o inferiore ad € 12,00.

ALIQUOTE ICI
Con delibera ici ANNO 2010 sono state riconfermate le aliquote dell’anno precedente  (le aliquote e la delibera sono consultabili anche sul sito www.ancicnc.it) e più precisamente:
  • ABITAZIONE PRINCIPALE **(con eventuali pertinenze):
    • cat. A1 - A8 - A9       5 per mille
    • altre categorie             escluse
  • TERRENI AGRICOLI           7 per mille
  • AREE FABBRICABILI         7 per mille
  • ALTRI FABBRICATI           7 per mille

DETRAZIONE PER UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE (cioè dove il soggetto ha la residenza)  € 113,62


**Sono equiparate all’abitazione principale per quanto concerne aliquota e detrazione:

a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;

b) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (C/2, C/6 o C/7).

c) l’unità immobiliare concessa in uso gratuito e destinata a residenza anagrafica al coniuge separato o divorziato, in quanto previsto dal provvedimento giudiziale.

Taliequiparazione deve essere comprovata mediante dichiarazione o autocertificazione.  

Per ulteriori informazioni è possibile conultare il regolamento comunale ICI.

ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA
 
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE:
 
Fabbricati:
Per i fabbricati iscritti in catasto, si considera la rendita catastale.
Per i fabbricati non iscritti in catasto (e per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale) la rendita è determinata con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti("rendita presunta").

BASE IMP. FABBRICATI (CATEGORIA A/10 e D) = Rendita Catastale x 1,05 x  50

BASE IMP. FABBRICATI (CATEGORIA C/1)         = Rendita Catastale x 1,05 x  34

BASE IMP. FABBRICATI (CATEGORIA B)            = Rendita Catastale x 1,05 x 140

BASE IMP. FABBRICATI (ALTRE CATEG. A e C)  = Rendita Catastale x 1,05 x 100

Aree fabbricabili:
Per le aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione (in caso di vendita/acquisto nell'anno, il valore di riferimento è quello indicato nel rogito).
Se non esiste il rogito relativo all’anno del pagamento, ai fini degli accertamenti ICI verranno utilizzati per le aree fabbricabili i valori al mq. stabiliti dall’Ufficio Tecnico Comunale per l’anno in questione  valore aree fabbricabili 2010 (si tenga presente che per l'anno 2010 il valore agricolo medio utilizzato per la valutazione delle aree standard è di 4,89 euro al mq.).

BASE IMP. AREE FABBRICABILI = Valore commerciale al 1° gennaio

Terreni agricoli:
Per i terreni agricoli si considera il reddito dominicale risultante in catasto.

BASE IMP. TERRENI AGRICOLI = Reddito dominicale x 1,25 x 75


CALCOLO DELL’IMPOSTA:

BASE IMPONIBILE     x    ALIQUOTA COMUNALE    =   ICI ANNUA

Dall’ICI così calcolata deve essere detratta l’eventuale detrazione per abitazione principale.
Si ricorda che l’I.C.I. è un’imposta annuale e deve essere rapportata alla quota e al periodo di possesso dell’immobile (il mese si considera intero per il soggetto che possiede l’immobile per almeno 15 giorni).
In caso di immobili inagibili e inabitabili, l'aliquota I.C.I. è ridotta al 50%,dal mese in cui si presenta una dichiarazione sullo stato degli immobili interessati (vedi ) modulo inagibilità


DICHIARAZIONE ICI 2010:
I contribuenti che nel corso dell’anno 2009 hanno acquistato  venduto immobili, o che hanno eseguito modifiche rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta o del soggetto passivo, sono tenuti a presentare il modello di dichiarazione ICI relativo all’anno 2009, solo nei seguenti casi:

a) quando gli elementi rilevanti dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico;

b) presenza di riduzioni d’imposta;

c) modifica del valore venale delle aree fabbricabili.

Il modello è disponibile presso gli uffici comunali o sul sito Internet del Ministero www.finanze.gov.it.
La presentazione o spedizione (consegna al Comune oppure spedizione in busta chiusa mediante raccomandata) deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun anno.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO L’UFFICIO (TEL. 0372-7382208)
- DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,30 
- IL SABATO VERIFICARE LA PRESENZA DEL PERSONALE ADDETTO.